In Germania e Usa ci sono già delle normative che regolano la cripto custody. Anche in Italia la legislazione si sta allineando per obbligare alla trasparenza i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale
In Italia avremo il nostro Fort Knox delle cryptovalute? Chi custodirà la nostra valuta digitale? Questo probabilmente il pensiero – dopo quello sulla volatilità – che agita le coscienze di chi opera nel settore finanziario oggi.
Perché è importante custodire le cryptovalute
Sì perché il tema della regolamentazione degli aspetti legati alla custodia di criptovalute è diventato fulcro e perno di un’economia globale sempre più permeata dallo sviluppo delle tecnologie digitali, che ci propone nuovi scenari di business con ampi magini di crescita e contestualmente nuove e snelle necessità di regolamentazione. L’offerta dei servizi di crypto custody è infatti divenuta fondamentale per soddisfare le esigenze dei vari stakeholders di mercato interessati all’utilizzo di tali servizi.
n Germania e Usa già lo fanno
A tal proposito, in Germania con la legge n. 589 del 2019, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/849 (quarta direttiva EU sull’antiriciclaggio), è stato consentito agli istituti bancari tedeschi di vendere e conservare in custodia le valute virtuali, al pari di quanto avviene con le azioni e le obbligazioni; mentre nella legislazione americana, la Regola 206(4)-2 «Custody Rule» dell’Investment Advisers Act interviene in materia di custodia di asset finanziari, prevedendo espressamente che per «custodia» si intende l’attività di «detenere, direttamente o indirettamente, fondi o titoli dei clienti, o avere qualsiasi autorità per ottenerne il possesso».
In Italia sulla crypto custody… ci stiamo lavorando
E nel nostro Bel Paese? Per una volta possiamo sicuramente tirare un bel respiro di sollievo ma senza dormire sonni tranquilli: infatti, dopo un lungo iter procedimentale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022), il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per indicare modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.
Quali sono i decreti che oggi regolano la custodia delle cryptovalute
Apprezzando la giusta direzione del nostro Ministero ed in virtù di quanto avvenuto negli altri Paesi, la scorsa settimana, approfittando del mio vantaggio parlamentare, ho chiesto al MEF se intendesse adottare ulteriori iniziative di carattere normativo per disciplinare nel dettaglio la custodia delle criptovalute, tenendo conto anche degli aspetti di salvaguardia del sistema, delle verifiche e degli aspetti di protezione sia di consumatori che degli investitori.
Il Ministero ha fatto presente che la prestazione di servizi di «custodia delle criptovalute» è già parzialmente regolata ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – decreto legislativo 21 novembre 2007 e n. 231 e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – e che oltre agli obblighi di collaborazione attiva prescritti dalla normativa antiriciclaggio, la normativa primaria e secondaria italiana prevede che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale comunichino periodicamente all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) sia i dati identificativi dei propri clienti sia i dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente.
L’UE emanerà un regolamento sulle cripto-attività
Ha poi segnalato che la prestazione di servizi relativi a cripto-attività, ivi inclusa la custodia, sarà soggetta a regole europee direttamente applicabili e attualmente in corso di definizione come la proposta della Commissione europea per l’emanazione di un Regolamento sui mercati di cripto-attività («Regulation on Markets in Crypto-assets» o MiCAR), in discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio, rimarcando che saranno poi oggetto di valutazione la fattibilità e il perimetro di eventuali interventi normativi in materia di custodia di cripto-attività, in linea con quanto previsto dal regolamento europeo una volta emanato.
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