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Immagine del redattoreGiulio Centemero

Ddl Capitali: cosa cambia e le priorità del governo sul fintech



Il Ddl Capitali è stato approvato l’11 aprile scorso in Consiglio dei Ministri. Nel disegno di legge governativo compaiono una serie di novità rilevanti per il futuro del crowdfunding italiano, tra tutte la possibilità di dematerializzare le quote delle SRL. Quando la nuova norma sarà in vigore, tutti i trasferimenti delle quote (ingresso nuovi soci, exit, mercato secondario, ecc…) saranno più semplici e meno costosi di quanto avviene oggi. Attualmente, infatti, le opzioni sono o la registrazione dei nuovi soci presso il registro delle imprese, registrazione che deve essere autenticata dal notaio o dal commercialista, oppure la cosiddetta “rubricazione delle quote”, attraverso una società di intermediazione.

Proprio per capire meglio le novità introdotte dal Ddl Capitali e più in generale le priorità del governo in ambito fintech, abbiamo intervistato l’on. Giulio Centemero della Lega, commercialista e membro della Commissione Finanze della Camera.


On. Centemero, che tempi possiamo attenderci per l’approvazione finale del Ddl Capitali da parte del Parlamento? Sarà un’approvazione senza particolari emendamenti?

“Trattandosi di un ddl credo sia ragionevole ipotizzare circa 12 mesi per l’approvazione, che avverrà certamente con qualche emendamento, a mio avviso, ma nulla che possa stravolgere la norma: il ddl nasce dall’ascolto delle istanze degli attori dell’ecosistema”.


Una nuova misura fondamentale per l’equity crowdfunding nazionale – e non solo – è la dematerializzazione delle quote di SRL. Lo stimolo per l’inserimento nel Ddl è arrivato direttamente da alcuni operatori del settore. Ci racconta com’è andata?

“Lavoro su questo tema da anni, sia personalmente sia con tutto il gruppo Lega. Ho presentato svariati emendamenti in differenti provvedimenti, oltre ad atti di sindacato ispettivo. Ma nella scorsa legislatura per diverse ragioni alla fine non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Quest’anno, invece, il ministro Giorgetti è riuscito a trovare un buon punto di caduta tra tutti gli stakeholder, inserendo il tema direttamente nel testo base. Sarà una misura che faciliterà gli exit, rendendo più fluido e consistente il ciclo dell’equity”.


Vuole sottolineare altre misure rilevanti all’interno di questo ddl?

“Ne citerei due tra tutte: il voto multiplo e l’educazione finanziaria. Il primo è uno strumento utile per la competitività a livello internazionale e per attrarre più pmi sui mercati; la seconda è fondamentale affinché le cittadine e i cittadini italiani si sentano sicuri nelle operazioni finanziarie e si vada creando man mano una cultura dell’investimento nell’economia reale anche nel nostro Paese”.


Lo scorso 8 aprile è entrato in vigore il decreto attuativo del regolamento europeo sugli European Crowdfunding Service Providers. Tra le varie misure, il decreto modifica l’articolo 100-ter del TUF, stabilendo che: “le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding”. Ci spiega cosa cambia rispetto al passato?

“Nel dettaglio, la nuova norma (art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2023) interviene sulla disciplina delle offerte effettuate attraverso portali per la raccolta di capitali, adeguandone le disposizioni alle novità introdotte dal regolamento europeo, a partire dalla rubrica che viene modificata in “offerte di crowdfunding”. In generale, l’espressione “portali per la raccolta di capitali” viene sostituita con quella di “piattaforme di crowdfunding”.

Dal punto di vista sostanziale, viene modificato l’ambito oggettivo di applicazione delle offerte di crowdfunding, non più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Il nuovo oggetto delle offerte di crowdfunding sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri “strumenti ammessi” a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo.


Per “strumenti ammessi” si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni. Pertanto, il nuovo articolo 100-ter dispone che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso piattaforme di crowdfunding, disciplinandone le modalità di sottoscrizione e trasferimento.

Nel merito, già la normativa europea aveva evidenziato che, in relazione al crowdfunding basato sull’investimento, la trasferibilità rappresenta un’importante garanzia di exit per gli investitori, poiché offre loro la possibilità di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali”.


Ora possiamo considerare il quadro normativo sul crowdfunding completo oppure ci sono ancora delle questioni da risolvere?

Ci sono ancora una serie di semplificazioni che possono rendere le nostre piattaforme più competitive, quanto meno a livello comunitario. Ci sono inoltre diverse asimmetrie nel recepimento della norma comunitaria che vanno sanate. Una tra tutte il fatto che per investimenti sotto i 500 euro nel recepimento del regolamento UE, Consob chieda in Italia la compilazione di un questionario, mentre ad esempio, per il recepimento del medesimo regolamento, l’equivalente olandese no.


Secondo l’ultimo report Fintech Waves, in Italia dal 2016 ad oggi i finanziamenti raccolti da startup e scaleup fintech sono aumentati con un tasso di crescita annuale di oltre il 60%. Nel 2022 hanno superato il miliardo di euro, con un significativo incremento rispetto ai 900 milioni del 2021 e ai 247 milioni del 2020. Quali sono i piani della maggioranza per sostenere ulteriormente questo settore?

“Sicuramente una prima operazione è quella di rendere agevole l’accesso sandbox per fintech e insurtech e già con il DL Fintech possiamo dire che si sta compiendo un passo importante in tale senso. Inoltre va fatto un ragionamento più ampio per facilitare la creazione e la gestione di piccoli fondi domestici che investano sul settore, per esempio riducendo i costi di gestione e compliance al di sotto di determinate soglie, creando cultura in merito”.


Quali sono gli altri temi caldi da affrontare e regolamentare in campo fintech e innovazione finanziaria per il governo italiano? Perché è importante intervenire?

“A mio giudizio sono due gli elementi centrali – conclude l’on. Giulio Centemero della Lega – Da un lato lavorare sulla sicurezza per consolidare la fiducia dei consumatori nei confronti degli strumenti fintech, dall’altro agire con velocità rispetto agli altri Stati per realizzare attività, come la tokenizzazione, che non dappertutto sono possibili. Sullo scacchiere globale siamo Davide, la nostra forza è essere più veloci di Golia, come fummo con la creazione della prima norma sul crowdfunding a livello comunitario”.


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