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Immagine del redattoreGiulio Centemero

Il nostro nanismo finanziario? La tassa “sovietica” sui bonus dice tutto…

Se all'estero i centri finanziari si espandono sempre più grazie agli incentivi dei governi, in Italia nei confronti della finanza resiste il pregiudizio. Volete una prova? L'addizionale Irpef che colpisce i compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione





Da Londra a Singapore, da New York a Dubai, sono sorti importanti centri finanziari grazie a condizioni ambientali e incentivi pianificati dai rispettivi Governi. Questo a testimonianza che diversi Stati hanno saputo incentivare il settore finanziario attraendo importanti operatori e relativi indotti. A questo punto della vostra lettura, mi piacerebbe molto poter decantare le lodi dell’Italia al riguardo ma, nonostante qualche passo l’abbiamo fatto – personalmente ho lavorato sull’allargamento della norma impatriati, che ha portato da Brexit a Milano diverse realtà della finanza o ingrandito dipartimenti di società già esistenti, e su parecchie migliorie suggeritemi dagli operatori del settore – nel nostro bel Paese, a mio parere, cova una sorta di pregiudizio nei confronti del mondo della finanza.

Da noi guadagnare tanto è "distrsivo"...

Esiste persino un’addizionale Irpef per dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata che lavorano nel suddetto settore, introdotta dall’articolo 33 del Decreto legge n.78 del 2010: si calcola un bel 10% sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione in nome“delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options”. Non sono un’economista, dunque mi rimetto alle loro considerazioni; tuttavia, identificare la componente remunerativa legata al risultato, come elemento distorsivo, ha un non so che di “sovietico” e potrebbe portare nuovamente al luddismo.

Quell'addizionale Irpef così contestata

Sarcasmo a parte, sin dall’entrata in vigore di tale norma, sono stati riscontrati rilevanti dubbi interpretativi e criticità in merito all’ambito di applicazione della medesima, che hanno condotto a molteplici contenziosi in materia. Sotto il profilo soggettivo, in mancanza di un’espressa definizione di “settore finanziario” – in sede di commento alle novità introdotte dal sopracitato D.L. n. 78/2010 – l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 4/E/2011, aveva precisato che tale disposizione dovesse applicarsi anche a “le banche nonché, ad esempio, le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali”.


Niente da fare la norma non si cambia


Sempre l’Agenzia, rispondendo all’interpello n. 106/2018, nonostante le intervenute modifiche legislative nel settore finanziario, ha continuato a ritenere che il rinvio operato dalle norme fiscali al D.lgs. n. 87/1992 (vigente ratione temporis e oggi abrogato) dovesse, ahinoi, essere interpretato in senso “statico” e restare, quindi, valido nonostante le intervenute modifiche. Si aggiunga inoltre che sotto il profilo oggettivo, l’Amministrazione finanziaria, con Circolare n. 41/E del 5/08/2011, ha ritenuto corretto applicare, a partire dal 17/07/2011, la sopracitata addizionale sull’intero importo della componente variabile di retribuzione e non, come previsto dal primo comma: sull’importo della componente variabile di retribuzione che eccede del triplo rispetto alla componente fissa.


Melius est abundare quam deficere (a scapito del contribuente)


Perplesso sul contesto e le sue evoluzioni, ho quindi interrogato il Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere la sua valutazione sugli effetti applicativi di finanza pubblica della sopracitata disposizione e anche per sapere se lo stesso non reputasse opportuna l’abrogazione del detto prelievo addizionale, foriero di effetti discriminatori verso una ampia categoria di lavoratori altamente qualificati. Al mio question time in VI° Commissione Finanze alla Camera ha risposto la sottosegretaria, Alessandra Sartore, che ripercorrendo la prassi già citata, ha specificato che “la risposta a istanza di interpello n. 106/2018 […] non deve ritenersi più attuale […] per definire le imprese operanti nel settore finanziario”, e menzionando la sentenza 9, 16 luglio 2014, n. 201 della Corte Costituzionale, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 33 del D.L. 78 del 2010 ovvero volgarmente: la norma non creerebbe discriminazioni.

E' discriminatorio un trattamento solo per la finanza

Nonostante la risposta puntuale nella prassi, devo dire che rimango piuttosto titubante. Infatti, se una categoria di lavoratori è soggetta a un “trattamento asimmetrico” rispetto alle altre categorie, francamente lo trovo discriminatorio. Quanto meno siamo certi che questo clima non aiuterà certamente l’Italia a sviluppare il settore finanziario e il proprio indotto e quindi, forse, il gioco non vale la candela, se tutto ciò accade per non voler rinunciare, secondo la risposta al question time, ad un ammontare di circa 22 mila euro annui nelle casse dell’erario. O tempora, o mores!


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