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  • Immagine del redattoreGiulio Centemero

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO

Atto Camera: 2739

Proposta di legge: CENTEMERO ed altri: "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione" (2739)


PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI CENTEMERO, MOLINARI, GUIDESI, BINELLI, ANDREUZZA, FIORINI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LUCCHINI, MACCANTI, MINARDO, MORELLI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, VALBUSA, ZOFFILI, ZORDAN


Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all’occupazione e misure di semplificazione


Presentata il 23 ottobre 2020


ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’ecosistema delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato realtà, in Italia, quando, con il rapporto « Restart, Italia ! » del 2012 si è riconosciuta la necessità di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. La normativa inizialmente introdotta con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio 2017 – legge 11 dicembre 2016, n. 232 – e il cosiddetto « decreto crescita » del 2019 – decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giuAtti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI gno 2019, n. 58) che la rendono, secondo lo Start-up Nation Scoreboard, la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all’equity crowdfunding, in cui l’Italia è stata la prima ad adottare una specifica disciplina a livello europeo. Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell’innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle start-up e PMI innovative e degli incubatori certificati. Si è, pertanto, innescato un circolo virtuoso che ha portato alla costituzione di quasi 11.000 start-up innovative, con un capitale sociale di 583 milioni di euro e oltre 60.000 tra soci e addetti. Emerge, peraltro, l’esigenza di rivedere gli interventi normativi fino ad oggi introdotti, al fine di accompagnare il nostro Paese in un percorso di crescita e di sviluppo all’insegna dell’innovazione. Appare necessario individuare strumenti in grado di rafforzare la capacità di identificare, attrarre e valorizzare i talenti ed incentivare l’interdisciplinarità. Pertanto, la presente proposta di legge, dopo aver anzitutto individuato all’articolo 1 le finalità, l’ambito applicativo e le definizioni, all’articolo 2 estende anche a chi esercita attività di ricerca la possibilità di conversione diretta del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, al fine di attrarre maggiormente gli investimenti di soggetti che vogliano scommettere sulle potenzialità del nostro Paese e del suo tessuto imprenditoriale e sulla capacità di creazione di impresa. Sono poi previste misure in materia di lavoro, in particolare giovanile, sia con l’obiettivo di agevolare la partecipazione temporanea di personale esperto all’attività delle start-up innovative e delle PMI innovative, sia al fine di migliorare le loro capacità assunzionali, favorendo così l’occupazione. Sotto questo profilo, in particolare, si prevede: all’articolo 3, l’obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero che risultano impegnati in attività manageriali presso le medesime imprese; all’articolo 4, la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi dipendenti di età inferiore a 45 anni da parte di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital e fondi promossi da network di business angel (vale a dire le associazioni di investitori informali che investono nella fase di avviamento delle startup, note anche come angel network) o da incubatori certificati italiani. Al fine di promuovere un maggiore impegno degli investitori istituzionali nazionali nel sostegno diretto e indiretto all’economia reale, si introduce, all’articolo 5, l’obbligo per fondi pensione, fondi assicurativi, casse previdenziali e istituzionali di investire lo 0,5 per cento della raccolta (che equivale a circa 220 miliardi di euro) in fondi di venture capital, in fondi promossi da network di business angel o da incubatori certificati italiani o in società di investimento, e si prevede che possano dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori certificati italiani o angel network o società di investimento. Inoltre, al comma 2 si prevede l’esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione del capital gain). Con l’articolo 6, vengono apportate delle modifiche all’articolo 27 del citato decretolegge n. 179 del 2012: in particolare, al comma 1 dell’articolo 27, il divieto di riacquisto degli strumenti finanziari, attualmente previsto sine die, viene circoscritto ad un periodo temporale di due anni; al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che sia irrilevante ai fini fiscali e contributivi l’agevolazione ivi prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari ai prestatori d’opera e ai professionisti. Infine, viene inserito un nuovo comma (il comma 5-bis) che prevede l’estensione della norma Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2739 agevolativa di cui al comma 4 anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2016. Con riferimento alle misure di carattere fiscale previste nella presente proposta di legge, nell’ottica di prevedere una defiscalizzazione dei capital gain per investimenti in start-up, all’articolo 7, comma 1, si apportano modifiche all’articolo 31 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, volte ad agevolare l’efficacia della norma; al comma 2, si introduce la detassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche mediante disinvestimento, qualora le somme incassate siano reinvestite in una start-up innovativa entro un arco temporale di quattro anni. All’articolo 8, viene riconosciuto ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up ovvero PMI innovative un credito d’imposta pari al 50 per cento del valore dell’acquisizione, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Sempre in materia di incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e PMI innovative, all’articolo 9, comma 1, si interviene sull’articolo 29 del citato decretolegge n. 179 del 2012, al fine di incrementare le agevolazioni fiscali attualmente in vigore, prevedendo che gli investitori (per- sone fisiche o società) possano dedurre il 70 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o network di business angel, società di investimento, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per le persone fisiche e di 6 milioni di euro per le società. Le agevolazioni spettanti per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio sono fruibili quando tali organismi investano almeno il 30 per cento del proprio portafoglio in start-up innovative. Inoltre, sempre all’articolo 9, si prevede: al comma 2, l’esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione del capital gain); al comma 3, la deducibilità fiscale del 50 per cento delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative, possedute ininterrottamente per un anno; al comma 4, la deducibilità fiscale del 70 per cento dell’investimento effettuato per l’acquisizione di start-up innovative o PMI innovative entro quattro anni dalla compravendita; al comma 5, la deducibilità fiscale al 90 per cento dell’investimento effettuato per l’acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura fallimentare, entro quattro anni dalla compravendita, a condizione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della start-up o della PMI continui con il cessionario e i lavoratori conservino tutti i diritti che ne derivano; al comma 6, che le imprese che investono in fondi di venture capital ovvero costituiscono un fondo di corporate venture capital possano dedurre il 70 per cento del valore dell’investimento nel periodo d’imposta in corso alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d’imposta successivi; infine, al comma 7, che le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 del citato articolo 29 del decretolegge n. 179 del 2012 siano incrementate dal 30 al 40 per cento; nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 30 al 50 per cento. All’articolo 10 si prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per le PMI anche agli incubatori certificati di start-up innovative con sede nel territorio nazionale. Al fine di incentivare lo sviluppo di start-up innovative, l’articolo 11 prevede che il Fondo per la riduzione del carico Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2739 fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Nell’ottica di fornire un inquadramento certo e trasparente dell’attività svolta da alcuni degli operatori della filiera del venture capital e al fine di favorire la crescita degli investimenti iniziali, l’articolo 12 chiarisce l’esclusione, dall’ambito della vigilanza e della regolamentazione, degli incubatori certificati e degli acceleratori d’impresa e delle operazioni cosiddette in « club deal » e di « syndication », cioè le operazioni tra un numero ristretto di investitori di private equity che collettivamente impegnano capitali per l’acquisizione o il finanziamento di imprese su cui singolarmente non sono in grado di investire, allocando una quota parte del capitale complessivo, al fine di accedere a investimenti più rilevanti e di ridurre il rischio delle operazioni effettuate. L’articolo 13 prevede l’inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di chiarire le diverse tipologie di incubatori certificati che possono effettuare l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese: in particolare, si richiamano gli incubatori d’impresa non profit, gli incubatori d’impresa for profit, gli start-up studio o start-up foundry e gli acceleratori di impresa. Al fine di semplificare e rendere economicamente più sostenibile l’apertura e la gestione delle sedi degli incubatori certificati, con particolare attenzione alle aree metropolitane dove i costi di conduzione degli immobili possono essere particolar- mente onerosi, considerata la rilevante finalità economico-sociale da essi espletata, si prevede di semplificare gli adempimenti di carattere urbanistico cui essi sono sottoposti, facilitando, inoltre, le possibilità di recupero di edifici e siti di varia natura, spesso inutilizzati: in questo senso inter- viene l’articolo 14, che dispone che agli incubatori certificati (come già avviene per le associazioni di promozione sociale) sia consentito di installarsi e svolgere tutte le proprie attività prescindendo dalla destinazione urbanistica dei locali. Da ultimo, l’articolo 15 prevede l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice, introdotte dall’articolo 27 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 come veicoli societari di investimento, al fine di ampliare concretamente il numero di investitori in PMI e start-up italiane.


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